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venerdì 3 settembre 2010

Commissariato Viminale, Volanti e Polfer in borghese alla Stazione Termini: 130 fermi, arresti e denunce

Roma, 3 settembre 2010 (SRN) - Un'operazione durata 24 ore, portata a termine dalla polizia di Stato in borghese, alla Stazione Termini di Roma, ha portato al fermo di 130 persone tra parcheggiatori abusivi, spacciatori, immigrati clandestini e all'arresto di 4 spacciatori, con sequestro di eroina, cocaina, hashish e marijuana. Sono stati denunciati 2 romeni e 1 italiano perche' in possesso di stecche di sigarette di contrabbando e 4 parcheggiatori abusivi somali. In particolare, circa 20 sono i comunitari accompagnati, mentre degli extracomunitari la maggior parte e' di nazionalita' nigeriana. La linea seguita per i controlli, e' stata studiata e messa in atto dal Reparto Volanti, dai colleghi Commissariato Viminale della Questura e dalla Polizia Ferroviaria. L'obiettivo della poca visibilita' con l'impiego di personale in borghese risponde alla necessita' di diversificare le risposte nel contrasto alla microcriminalita' nell'ottica dell'efficacia dei servizi che proseguiranno nelle prossime settimane.
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mercoledì 4 agosto 2010

Nuovo codice della strada: tutte le novità già in vigore.



Roma, 4 agosto 2010 - (SRN) Novità sulle strade per l'esodo estivo. Sono state emanate nuove norme che aggiornano il codice della strada; alcune di queste norme sono già in vigore dal 30 luglio; altre saranno effettive a partire dal 13 agosto e per altre ancora i tempi si allungheranno visto che la loro validità è legata all'emanazione di regolamenti attuativi. La ratio della legge 120/10 è quella di introdurre nuovi provvedimenti atti ad aumentare la sicurezza della circolazione stradale, con l'aggravio di sanzioni, con l'introduzione di nuove misure sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie e sulla segnaletica. Sono tante le novità che dovranno essere conosciute dagli automobilisti, ma vediamo in particolare  i principali cambiamenti che sono già in vigore dal 30 luglio grazie alle informazioni diramate dalla Polizia di Stato:

Guida di ciclomotori

Aumentano le sanzioni per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Sancito l'obbligo per il conducente ed il passeggero di minicar l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo alle persone a bordo di tali veicoli, dotati sin dall'origine di cinture di sicurezza.
I conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, devono farne uso durante la guida pena una sanzione identica a quella prevista per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.

Guida in stato di ebbrezza

Introdotta una norma che punisce alcune particolari categorie di guidatori che hanno assunto bevande alcoliche: in particolare è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a:
  • giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
  • neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
  • conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
  • tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
  • conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 chili. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.
La conduzione di un veicolo, da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro. La sanzione èraddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale.

Rifiuto di sottoporsi alle prove per il tasso alcolemico

Quando un conducente rifiuta di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all'art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le attuali sanzioni penali: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7 del codice della strada, il prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223, dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.

Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni

Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L.689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.
Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Novità in tema di guida in stato di ebbrezza

Viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare
    • è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
    • è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
    • è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;
    • per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
    • nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Guida sotto l'influenza di stupefacenti

Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità. In particolare:
    • è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;
    • è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;
    • per i conducenti di cui all'art. 186-bis del codice della strada le pene sono aumentate da un terzo alla metà;
    • nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida.

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La manovra è legge: comunicato del cartello sindacale di Polizia

Roma 4 agosto 2010 - (SRN) Riportiamo per il intero il documento rilasciato dal cartello delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia in merito alla manovra economica e all'approvazione degli ordini del giorno "salva-tagli": ' Il 29 luglio scorso la Camera dei Deputati, con voto di fiducia ha approvato, trasformandola in legge, la manovra correttiva varata con il decreto legge 78/2010 dal Governo. Grazie alle iniziative che il cartello sindacale ha posto in essere, attraverso numerosi volantinaggi, sit-in e la durissima manifestazione tenutasi il 21 luglio a piazza Montecitorio, gli effetti fortemente negativi per il personale del comparto sicurezza e difesa contenuti nella manovra sono stati arginati salvaguardando i diritti del singolo collega anche se alcune limitazioni, riferite alla funzionalità delle amministrazioni, permangono. L’introduzione e la definitiva approvazione del comma 11 bis all’art. 8, che ha previsto l’istituzione di un Fondo perequativo di 160 milioni per l’attribuzione dei benefici economici relativamente alle promozioni, alle classi e agli scatti – compresi quelli gerarchici e quelli legati alla retribuzione, sembra aver consentito di eliminare il danno economico introdotto dall’art. 9 comma 21 del testo del citato D.L.. Così come l’approvazione di ordini del giorno di maggioranza e di opposizione, allegati al testo della legge tesi ad impegnare il Governo a dare esatta interpretazione sull’applicazione del citato Fondo e sulla norma prevista dal comma 1 dello stesso art. 9, concernente il trattamento economico complessivo individuale, rappresentano un segnale il cui risultato sarà tangibile con i provvedimenti attuativi e gli atti interpretativi del Governo sulle norme e sugli ordini del giorno. Un risultato comunque importante che ha premiato l’attività del cartello sindacale e ha smentito coloro i quali ritenevano che la manovra non sarebbe stata mai né modificata né corretta e che, pertanto, bisognava accettare quello che aveva deciso il governo.  La concretezza della nostra azione ha consentito, invece, di ribaltare completamente queste posizioni. Resta alta l’attenzione e la mobilitazione in attesa di verificare la corretta applicazione da parte dell’esecutivo e delle singole Amministrazioni e che vengano onorati gli impegni presi circa i doverosi chiarimenti agli effetti delle norme di legge.  Nel frattempo le scriventi Organizzazioni Sindacali, chiederanno un incontro urgente al Ministro dell’Interno per sottolineare, atteso il nuovo ruolo che la manovra attribuisce ai singoli ministri nell’individuare le priorità di spesa rispetto alla compatibilità del tetto e le risorse disponibili, che per quanto riguarda il cartello sindacale la prima priorità da soddisfare è il rispetto dei diritti economici ed il pagamento delle indennità accessorie per le prestazioni effettuate.  Il cartello sindacale “notificherà” al Ministro che non intende assolutamente rinunciare al ruolo di verifica del Sindacato rispetto alla gestione dei capitoli di spesa e alle priorità cui gli stessi dovranno essere destinati.  Contestualmente, sia per verificare la reale e concreta volontà del Governo rispetto anche a quanto contenuto nella stessa Legge di conversione della manovra correttiva e negli ordini del giorno approvati sia per raggiungere due obiettivi che sono strategici e prioritari per la categoria, queste OO.SS. chiederanno che vengano attivate tutte le procedure utili per aprire il tavolo di confronto relativo alla previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto e per ottenere l’ormai indispensabile legge delega per il riordino delle carriere, riguardo al quale pretenderemo che vengano nuovamente stanziati i 770 milioni di euro accantonati e che sarebbero stati definanziati dalla manovra correttiva. Continua quindi l’azione e la mobilitazione del cartello sindacale finalizzato alla predisposizione di tutte le condizioni per il raggiungimento di questi obiettivi che, già a partire dal prossimo anno, saranno la priorità di tutte le azioni sindacali.'
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martedì 20 luglio 2010

Specificità: come stroncare, tra gli applausi, i diritti degli operatori della Sicurezza

Roma, 20 luglio 2010 - (SRN) Il ddl 1167 approvato in Senato il 3 marzo 2010 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è una trappola assurda. Non si deve dimenticare, nel tritatutto mediatico, ogni passo che viene compiuto dalle azioni di governo nei confronti delle Forze dell'Ordine, e non si si deve abbassare la riflessione su argomenti che non sono mai "datati" se modificano sostanzialmente le condizioni di un rapporto di lavoro. Molti la inneggiano come una svolta epocale, molti si dichiarano contro, ma pochi si chiedono perché il governo l'abbia voluto approvare in maniera così frettolosa, senza copertura finanziaria? Perché interessava "bollare ufficialmente" gli uomini delle forze dell'ordine col marchio a fuoco della "Specificità"? Per applicare degli sconti sul prezzo della benzina o per altri benefici fantasma? Il ddl è senza copertura finanziaria e rimanda il reperimento di fondi a provvedimenti legislativi successivi. Ma fondi per chi? Per cosa? Per nessuno! La norma è "giuridicamente neutra", non sancisce, cioè, nessun obbligo a migliorare le condizioni economiche degli operatori della sicurezza, semplicemente, autorizza a «stanziare le occorrenti risorse finanziarie» senza specificare né quante né per farci che cosa. E allora? Perchè questa fretta nell'approvazione? La risposta è contenuta nel testo dello stesso ddl che recita «è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti». Tradotto, significa in parole povere, che per questo regalino della "specificità", non saranno più riconosciuti agli operatori dell'ordine, gli stessi diritti che hanno gli altri cittadini, quello per cui abbiamo sempre lottato ed era già difficile da far comprendere adesso potrebbe essere stroncato da una legge precisa. Quindi, un trasferimento illegale arbitrario e punitivo, una sanzione sproporzionata o un qualunque sopruso subito, troverà, in sede di dibattimento legale, una normativa ad hoc, che sancisce il nostro rapporto di lavoro in modo diverso da tutti gli altri lavoratori: in base alla nostra specificità, appunto. Ecco quindi la spiegazione della fretta di approvare velocemente questo provvedimento: avere uomini delle Forze dell'Ordine senza più diritto di replica. E quanto viene pagata questa nuova condizione contrattuale? Nulla.
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giovedì 15 luglio 2010

Defiscalizzazione accessorie

(SRN) – Il servizio T.E.P. e Spese Varie ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n.136 del 14 giugno 2010, è stata disposta, anche per il corrente anno, una riduzione d’imposta relativa al trattamento economico accessorio.

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Manovra, requisiti pensionamento (Non applicati alle Forze dell’ordine)

(SRN) – Roma, 15 luglio - Le penalizzazioni in tema previdenziale della manovra (accesso al pensionamento trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti) non si applicano al comparto della Sicurezza e della Difesa. Ampia rassicurazione su questo tema è riscontrabile anche in alcune note dell’Inpdap (7627/2010 11/06/2010). I destinatari del nuovo regime di decorrenze non saranno i componenti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e neanche dei rispettivi dirigenti, per i quali il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente (DLGS N. 165/97 e legge 449/97)
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