Roma, 9 settembre 2013 (SRN) Essendo giunte presso la Segreteria alcune domande di chiarimento da parte di alcuni colleghi, analizziamo insieme la circolare 557/RS/01161/4166 del 2 agosto 2013 diramata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e riferita al controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. La disposizione in oggetto prevede che qualora “l‘assenza per
malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante
presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ” L'applicazione della
stessa ha dato origine ad alcuni dubbi interpretativi che, in tempi diversi,
hanno determinato la necessità di formulare appositi quesiti al Dipartimento
della Funzione Pubblica. Il primo quesito era finalizzato a conoscere se il
giustificativo attestante l’effettuazione della visita dovesse contenere la
diagnosi, alla stregua delle assenze imputabili alla malattia. Sul punto, il
Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini: “...ai fini di contrattare tali assenze come malattia è sufficiente
che il dipendente produca attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla
circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto”. Alla luce di tale indirizzo è, quindi, possibile imputare l'assenza
dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o
similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza
di una patologa in atto; ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle
strutture sanitarie che hanno erogato la prestazione possono essere prive di
diagnosi e di prognosi. A tal proposito, si precisa che tali attestazioni non
necessariamente devono essere vidimate dal sanitario della Polizia di Stato. Sul
punto la Direzione Centrale di Sanità si è espressa nei seguenti termini: “la concessione del congedo straordinario per tale tipologia
di assenza non richiede la apposizione del visto da parte dei medici della
Polizia di Stato,‘ tale procedura, infatti, deve essere adottata esclusivamente
per i certificati di malattia contenenti diagnosi e prognosi,‘ può prevalersi,
tuttavia, che sia richiesto il parere degli tecnici sanitari in casi di dubbia
interpretazione che possano richiedere una valutazione tecnico-professionale come,
ad esempio, nel caso di attestazioni di prestazioni che richiedono una
specifica abilitazione professionale da parte della figura sanitaria prestatore
d'opera ”. A seguito del menzionato orientamento espresso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, numerosi uffici hanno manifestato
ulteriori difficoltà interpretative in merito alla corretta documentazione che
il dipendente deve produrre ai fini di giustificare l'assenza in esame. In
particolare, i dubbi sollevati riguardano: 1) se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio
sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di
fuori dell’orario di servizio; 2) se
permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di
effettuazione della prestazione; 3) se il ricorso al congedo straordinario per
malattia per visita specialistica possa congiurarsi come una libera scelta del
dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame). Tali dubbi sono stati oggetto di un nuovo quesito al
Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora pendente.
