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lunedì 9 settembre 2013

Chiarimenti sul Controllo delle assenze dal servizio per malattia - Circolare nr 557/RS/01161/4166 del 2 agosto 2013

Roma, 9 settembre 2013 (SRN) Essendo giunte presso la Segreteria alcune domande di chiarimento da parte di alcuni colleghi, analizziamo insieme la circolare 557/RS/01161/4166 del 2 agosto 2013 diramata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e riferita al controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. La disposizione in oggetto prevede che qualora “l‘assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ” L'applicazione della stessa ha dato origine ad alcuni dubbi interpretativi che, in tempi diversi, hanno determinato la necessità di formulare appositi quesiti al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il primo quesito era finalizzato a conoscere se il giustificativo attestante l’effettuazione della visita dovesse contenere la diagnosi, alla stregua delle assenze imputabili alla malattia. Sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini: “...ai fini di contrattare tali assenze come malattia è sufficiente che il dipendente produca attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto”. Alla luce di tale indirizzo è, quindi, possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologa in atto; ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie che hanno erogato la prestazione possono essere prive di diagnosi e di prognosi. A tal proposito, si precisa che tali attestazioni non necessariamente devono essere vidimate dal sanitario della Polizia di Stato. Sul punto la Direzione Centrale di Sanità si è espressa nei seguenti termini: la concessione del congedo straordinario per tale tipologia di assenza non richiede la apposizione del visto da parte dei medici della Polizia di Stato,‘ tale procedura, infatti, deve essere adottata esclusivamente per i certificati di malattia contenenti diagnosi e prognosi,‘ può prevalersi, tuttavia, che sia richiesto il parere degli tecnici sanitari in casi di dubbia interpretazione che possano richiedere una valutazione tecnico-professionale come, ad esempio, nel caso di attestazioni di prestazioni che richiedono una specifica abilitazione professionale da parte della figura sanitaria prestatore d'opera ”. A seguito del menzionato orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, numerosi uffici hanno manifestato ulteriori difficoltà interpretative in merito alla corretta documentazione che il dipendente deve produrre ai fini di giustificare l'assenza in esame. In particolare, i dubbi sollevati riguardano: 1) se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio; 2) se permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione; 3) se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa congiurarsi come una libera scelta del dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame). Tali dubbi sono stati oggetto di un nuovo quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora pendente.