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martedì 29 marzo 2011

Chi la dura la vince. Le nostre rivendicazioni accolte in un Decreto Legge

Roma 29 marzo 2011 (SRN) - Cosa è cambiato nella legge di stabilizzazione finanziaria con l'ultimo consiglio dei ministri del 23 marzo? Il decreto prima (il D.L. 78/2010) e la legge di conversione poi (L. 122/2010) hanno fissato dei limiti di contenimento della spesa molto stringenti con massicci effetti sugli stipendi dei dipendenti pubblici (tra questi, anche noi delle Forze di Polizia), ma, con evidente riluttanza, il governo ha dovuto accogliere le sacrosante rivendicazioni del Siulp e degli altri sindacati di rivedere quanto disposto nella legge di stabilizzazione finanziaria e nel consiglio dei ministri del 23 marzo scorso, dopo un incontro tenutosi tra i ministri competenti e i sindacati di polizia, sono stati stanziati centoquindici milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per garantire le seguenti erogazioni:
- compenso economico stipendiale derivante dal trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio (vale a dire: nell’ambito del grado o della qualifica, vengono garantiti gli adeguamenti stipendiali in base agli scatti di anzianità ). 
- Compenso economico derivante dall’attribuzione dell’assegno di funzione.
 In definitiva sono stati sanati tutti i pregiudizi sulla retribuzione che sarebbero conseguiti all’applicazione del decreto per gli anni 2011, 2012, 2013, relativamente al blocco del pagamento dell’assegno funzionale e del pagamento degli stipendi in funzione degli aumenti derivanti dagli scatti di anzianità. Inoltre, in sede di consiglio dei ministri è stato preso atto della proposta dei ministri La Russa e Maroni di procedere alla predisposizione di un disegno di legge per il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa. Di seguito pubblichiamo il testo integrale del decreto legge.

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27
Pubblicato in GU n. 71 del 28.03.2011
28/03/2011

 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi il Decreto Legge 26 marzo 2011, n. 27 relativo a:
Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011
Articolo 1
(Disposizioni urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito con n. 122 del 201O, e incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno:
a) a favore del personale delle forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;
b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2, del decreto-Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo Unico Giustizia
3.II fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell' assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-Legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-Legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.
4.All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.