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martedì 27 luglio 2010

Il punto della situazione prima del voto di fiducia

Roma, 26 lug - (SRN) Facciamo un riepilogo critico della situazione attuale in relazione alla manovra finanziaria per ciò che riguarda il comparto Sicurezza e Difesa. Ciò che si registra in primo luogo è una mancanza totale di chiarezza nella stesura di norme che non hanno carattere tecnico, ma lasciano spazio a interpretazioni. Vediamo alcuni esempi specifici in dettaglio e alcuni appunti critici a questi testi (Art. 8 comma 11 bis e dell'Art. 9 comma 1 e comma 21) tenendo sempre presente che su questi punti il Siulp con gli altri sindacati si sta battendo in prima linea contro la compagine governativa di riferimento:

TESTO:

Art. 8
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)



11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CONSIDERAZIONI:
In primis non si capisce perchè, se la manovra è disposta sul triennio 2011, 2012 e 2013 riguardo ai tagli, sia disposta solo per un biennio 2011 e 2012 riguardo l'attribuzione delle risorse di 80 milioni di euro, che andranno ripartite tra così tanti ministeri da diventare cifre pro-capite assolutamente ridicole che dovrebbero garantire “misure perequative” a compensazione dei tagli previste dall’art. 9 comma 21 che vedremo. Soffermandosi sul termine "misure perequative" viene proprio da dire: ma cosa sono? e come possono, queste misure, "perequare" tutti gli appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa a compensazione dei tagli a loro applicati? Rimandando in modo vago ad autorizzazioni al Ministro dell'Economia a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio "occorrenti"?

TESTO:

Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)


1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante nell’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo ….
21. … … Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. … …
CONSIDERAZIONI:
La norma blocca i trattamenti economici al 2010, per il prossimo triennio, fatta eccezione per gli incrementi relativi all'indennità di vacanza contrattuale ma l'esposto non è assolutamente chiaro anzi, a dire il vero risulta proprio incomprensibile: cosa si intende per “eventi straordinari della dinamica retributiva”? Non si fa capire proprio ciò che permetterebbe un incremento economico rispetto al 2010. Si potrebbe intendere l’assegno funzionale, lo scatto aggiuntivo a chi matura gli anni di effettivo servizio nella qualifica, cambi turno, la reperibilità, i servizi esterni, i lavori notturni, i festivi, l’ordine pubblico, le missioni nel territorio nazionale, il lavoro straordinario. Ma queste voci non hanno certo alcunchè di "straordinario" e comunque ammesso che rientrassero nella categoria degli “eventi straordinari della dinamica retributiva” perchè vengono poi fatte salve le “missioni all’estero” ? Non sarebbero anch'esse sullo stesso piano delle altre voci? Possiamo intendere anche che siano legate ad indennità per diversa mansione? Si potrebbero allora intendere anche le promozioni dovute alla maggiore anzianità di servizio, ma poi questa interpretazione sarebbe smentita dal rimando al comma 21 in cui si dice chiaramente che le progressioni di carriera avranno solo effetto giuridico e non economico. Il ministro La Russa e il Ministro Maroni, nella conferenza stampa che abbiamo presentato negli articoli precedenti, tentano di esprimere il contenuto di un ordine del giorno che il governo presenterà contestualmente alla discussione sulla manovra che ne chiarisca gli aspetti interpretativi, che li ponga a votazione per un univoco e corretto modo di interpretare la disposizione di legge. A dire il vero, oltre alla banalità dell'esempio riportato dal ministro La Russa del "militare x che fa 10 guardie" , non si sono avute anticipazioni tecniche di rilievo, sull'interpretazione che i sindacati di polizia attendono dal documento ufficiale. Rimane forte la protesta e la battaglia contro la soppressione dei 770 milioni destinati al riordino delle carriere e il mancato rinnovo del contratto economico fermo dal 2007 con i disposti degli articoli seguenti:

Art. 9 comma 30
(riordino carriere comparto sicurezza)



L’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ha stanziato delle risorse finalizzate al Riordino dei Ruoli e della carriere del personale non direttivo e non dirigente del Comparto Sicurezza-Difesa. Tali risorse pur stanziate dalla legge Finanziaria 2004, sono state utilizzate in parte dall’articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 2004, n. 238 (euro 11.509.000 per l’anno 2004, euro 3.586.000 per l’anno 2005 ed euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006).Pertanto, le risorse residue pari a 770 milioni di euro lordi (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti una tantum) possono essere soppresse in quanto non ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Rimangono, tuttavia, stanziate le risorse a regime pari a 119 milioni a decorrere dall’anno 2011.

Art. 9 comma 17
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Lo stato di mobilitazione e di protesta del Siulp e degli altri sindacati rimane e rimarrà alto fino a totale soddisfazione delle richieste avanzate. Su un tema di carattere nazionale delicatissimo qual'è la Sicurezza non si può cedere a nessun vezzo, di nessun Governo.